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Art. 3


DISCIPLINA DELLA RETRIBUZIONE AZIENDALE

 

3.1 Semplificazione retributiva

In applicazione di quanto previsto dell'art. 3) punti 3 e 4 del C.C.N.L. 27/11/2000, a decorrere dal 1/4/2001 sarà resa esecutiva la semplificazione retributiva, procedendo ad un riordino dei compensi e delle indennità previsti aziendalmente.
In questo ambito, in relazione alla nuova classificazione, i suddetti elementi saranno rapportati alle nuove figure professionali ed ai relativi parametri, senza oneri aggiunti per la Società e con riconoscimento per i lavoratori in servizio di eventuali ad personam per il mantenimento della precedente retribuzione. Ove tali elementi economici restino espressi in percentuale, gli stessi saranno riproporzionati sulla nuova base retributiva.
In relazione al processo di semplificazione che precede, la retribuzione aziendale sarà così articolata:

  • compensi ed indennità legate ad effettive e/o particolari prestazioni;
  • premio di risultato di cui all'art. 6 dell'A.N. 25/7/'97
  • altri eventuali valori a qualsiasi titolo definiti a livello aziendale.

3.2 Quote variabili oggetto di semplificazione e consolidamento

Sono oggetto di consolidamento i sotto indicati istituti retributivi:

1256
Compenso ritiro introiti macchine emettitrici
1312
Assegno analisti
1325
Ind. applicazione macchine contabili
1337
Ind. trasferimento altro deposito
1339
Ind. distribuzione assegni
1342
Ind. accompagnamento allievi autisti
1343
Ind. accompagnamento allievi AS
1361
Ind. operai linea aerea urbana-squadre ridotte
1371
Ind. disagio personale
1384
Ind. manovali addetti alla manovra
1388
Ind. presenza in vettura e uso timbro mobile

Si provvederà quindi, all'individuazione, per ogni agente interessato, dell'importo dei compensi ed indennità riconosciute ai titoli di cui sopra singolarmente percepiti dal 1.1.1999 al 31.12.2000.

Ogni singolo importo, suddiviso per le giornate di effettiva presenza nel periodo di riferimento, sarà corrisposto ad personam, per ogni giornata di prestazione resa per almeno la metà del turno programmato.

3.3 Determinazione della quota delle voci salariali da riservare ai nuovi assunti

Premesso che ai sensi dell'art. 3, ultimo alinea dell'Accordo preliminare 2/3/2000, come integrato dall'A.N. 27/11/2000, la quota delle voci aziendali da riservare ai nuovi assunti esclude prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte ed al Premio di Risultato di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 25/7/'97, ai nuovi assunti acclude prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte ed al Premio di Risultato di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 27/7/'97, ai nuovi assunti dalla data di stipula del presente accordo, verrà riconosciuto un superminimo aziendale, non assorbibile, corrisposto per 14 mensilità, nella misura del:

A) - 50% del valore annuo complessivo in essere al 31.12.2000 del:

  • Compenso mensile di produttività di cui all'accordo az. 21.7.'83 e succ. modd.
  • Assegno mensile di produttività di cui all'accordo z. e 26.10.'84 e succ. modd.

B) - del 100% della:

  • Gratifica di produttività di cui all'accordo az. 31/5/'90
  • Indennità di guida di cui all'accordo az. 12/4/'84 e succ. modd.

Il superminimo aziendale sarà pertanto riconosciuto nei seguenti valori mensili:

Area Professionale I Lire 388.259
     
Aree professionali 2 e 3    
Area op. Esercizio - Eser. automobilistico e filoviario Lire 374.858
     
Area op. Esercizio - Eser. ferroviario e metropolitano - personale di macchina Lire 407.457
     
Area op. Esercizio - Eser. ferroviario e metropolitano - personale di stazione Lire 297.958
     
Ara operativa amministrazione e servizi Lire 295.121
     
Area manutenzione impianti ed officine Lire 285.558
     
Area Professionale 4 Lire 241.657

Al personale neo assunto in altra Area Operativa e successivamente ricollocato nell'Area Operativa Servizi Ausiliari per la Mobilità, verrà attribuito un superminimo aziendale, nei termini di cui sopra, pari a Lire 241.657 mensili, fermo restando la attuale disciplina di cui all'Accordo Aziendale 7.6.'95

Gli istituti sopra richiamati cesseranno contestualmente di essere riconosciuti al personale neo assunto.

Continueranno ad essere corrisposte al personale nuovo assunto le indennità legate al disagio ed alla mansione e/o prestazione.


Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
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